Anche nel caso non sia stato effettuato l’invio (obbligatorio) della comunicazione ad ENEA dei dati, si ha comunque diritto ad usufruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia con risparmio energetico.
Ad indicarlo la nuova risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
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