- 25 Marzo 2019
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Fabio Fiorentino e Francesco Nobili
Anche le liberalità effettuate a favore degli enti del Terzo settore entrano nel wealth management. Sempre più spesso l’attività di gestori e consulenti deve considerare le ricadute fiscali delle liberalità a favore di soggetti iscritti negli specifici registri. Si tratta, peraltro, di misure che debuttano con le dichiarazioni dei redditi da presentare quest’anno e riferite all’anno d’imposta 2018. A regime questi benefici saranno riconosciuti per le donazioni agli enti iscritti nel Registro unico del terzo settore che non è ancora operativo. La gestione informatica del Registro è stata affidata a Infocamere. Le disposizioni degli articoli 82 e 83 del Dlgs 117/2017 si applicano a Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. A determinare i vantaggi sono il livello di reddito e la tipologia del donante. I trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore non sono soggetti all’imposta di successione e donazione, né alle ipotacatastali, se usati per svolgere l’attività statutaria.
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