- 25 Marzo 2019
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Monica Lambrou
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 3655 dello scorso 7 febbraio, ha affermato che la reintegra attenuata del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo si applica anche quando il fatto contestato sussiste ma la condotta messa in atto dal dipendente non sia illecita per l’ordinamento giuridico. Nel caso analizzato un dipendente era stato licenziato per aver svolto una seconda attività lavorativa durante un periodo di malattia. I giudici della Suprema corte hanno riconosciuto una tutela reintegratoria al lavoratore ‘per insussistenza del fatto’, nonostante non ci fosse dubbio sull’effettivo svolgimento dell’attività da parte del dipendente. L’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori si applica non soltanto quando il fatto contestato dal datore di lavoro sia del tutto infondato o inesistente, ma anche quando il fatto sussista ma la condotta del dipendente non sia illecita.
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