- 22 Marzo 2019
- Il Sole 24 Ore – Walter Pangherz e Michele Pannia
Con l’entrata in vigore delle nuove regole per il Terzo settore trova applicazione, quasi sempre, l’Iva ordinaria al 22% per le prestazioni effettuate dalle imprese sociali. Per le prestazioni socio sanitarie gli enti che svolgono attività istituzionale con costi uguali o superiori alle relative entrate potranno trovare accoglienza come ente del Terzo settore di natura ‘non commerciale. Invece, qualora i corrispettivi superino i relativi costi di erogazione delle prestazioni, l’ente sarà qualificato come ente di terzo settore di natura ‘commerciale’, fatta salva la possibilità di trasformarsi in impresa sociale. L’iscrizione a una delle sezioni del Registro unico nazionale produce effetti rilevanti sul trattamento Iva delle prestazioni rese. Mentre per le cooperative sociali si continuerà ad applicare l’Iva al 5%, per le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali il Codice del Terzo settore garantisce l’esenzione da Iva solo agli enti di natura non commerciale e agli enti, diversi dalle imprese sociali, che svolgono attività in modo gratuito o con corrispettivi che non superano i costi effettivi.
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