Esterometro

Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’obbligo di fattura in formato elettronico, viene meno l’obbligo di presentazione del c.d. spesometro; tale adempimento sarà sostituito dall’esterometro che riguarda le operazioni transfrontaliere non tracciate mediante fattura elettronica. Il primo invio dell’esterometro sarà il 30 aprile 2019, come previsto dalla proroga.

Operazioni da comunicare

Vanno comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 in merito alle operazioni (sia beni che servizi):

– effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia

– ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale.

Dati da comunicare

Il Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 ha precisato che nella compilazione dell’esterometro vanno comunicati i seguenti dati:

– dati identificativi del cedente/prestatore;

– dati identificativi del cessionario/committente;

– data del documento comprovante l’operazione;

– data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

– numero del documento;

– base imponibile;

– aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Sanzioni

La trasmissione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute.

L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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