L’imposta di bollo rientra nel novero delle imposte indirette, quelle imposte che colpiscono una manifestazione mediata della ricchezza, in quanto questa manifestazione è indice (più o meno esatto) della capacità economica del contribuente, come i trasferimenti e il consumo della ricchezza.
Oggetto dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo, disciplinata dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, va applicata:
– agli atti;
– ai documenti;
– nonché ai registri
indicati all’interno della Tariffa parte Prima e Seconda allegata al DPR n. 642/1972.
Non sono soggetti all’imposta di bollo gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nell’allegata Tariffa al DPR n. 642/1972, gli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
All’interno della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972 sono riportati gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.
Soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di bollo
Dal punto di vista normativo non è stabilito su chi incombe il pagamento dell’imposta di bollo, infatti, viene prevista unicamente la solidarietà del pagamento dell’imposta di bollo.
Sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle eventuali sanzioni amministrative:
– tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con quanto disposto dal DPR n. 642/1972, ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
– tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima assoggettarlo ad imposta di bollo.
L’imposta di bollo è dovuta:
– in misura fissa: in tal caso l’imposta è corrisposta in un’unica soluzione indipendentemente dal valore indicato all’interno degli atti/documenti/registri soggetti ad imposta di bollo;
ovvero
– in misura proporzionale: in questo caso l’imposta di bollo si applica prendendo a riferimento una percentuale costante che andrà applicata all’importo indicato all’interno degli atti/documenti/registri soggetti ad imposta di bollo.
Imposta di bollo virtuale
Quando l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale:
– si deve procedere a richiedere un’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate;
– si presenta la dichiarazione annuale con liquidazione provvisoria e a consuntivo dell’imposta di bollo virtuale;
– si effettuano i versamenti con rate bimestrali utilizzando il modello F24;
– sui documenti/atti soggetti ad imposta di bollo deve essere riportata una dicitura che potrebbe avere il seguente tenore letterale “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972”, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.