Imposta di registro

L’imposta di registro è un’imposta d’atto, strettamente collegata ad un atto o negozio giuridico ed alla sua conseguente estrinsecazione in un documento cartaceo: proprio dalla presenza di quest’ultimo e dalla sua forma deriva l’assoggettabilità o meno all’imposta.

L’imposta di registro rientra nel novero delle imposte indirette, ovvero di quelle imposte che colpiscono una manifestazione mediata della ricchezza (quale ad esempio l’acquisto di un immobile) in quanto questa manifestazione è indice (più o meno esatto) della capacità economica del contribuente, come i trasferimenti e il consumo della ricchezza.

L’imposta di registro si applica nella misura indicata nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Soggetti tenuti alla registrazione

I soggetti tenuti alla registrazione degli atti/documenti sono identificati all’interno dell’art. 10 del D.P.R. n. 131/1986. Ad esempio, per le scritture private non autenticate i soggetti obbligati alla registrazione sono le parti contraenti (per i contratti di locazione soggetto tenuto alla registrazione è il locatore che poi deve darne comunicazione, entro 60 giorni, al conduttore e all’amministratore di condominio) mentre per gli atti pubblici obbligato è il notaio o il pubblico ufficiale che li ha redatti.

Ai fini fiscali vi è “solidarietà” tra le parti per il versamento dell’imposta dovuta.

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