I fringe benefits sono compensi in natura attribuiti dal datore di lavoro. Tali compensi sono tassati ferma restando una soglia di esenzione. Al superamento della soglia l’intero valore del benefit concorre a formare il reddito. Per alcuni beni (veicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati) sono stabiliti, poi, speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.
Tassazione fringe benefits
I beni e servizi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (esclusi i buoni pasto) sono inclusi nel reddito imponibile e sono valutati al “valore normale” dei beni e servizi concessi.
Per la determinazione del prezzo si fa riferimento:
1) ai listini o tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi, ed, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle Camere di commercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso;
2) al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni ai grossisti, per i generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti (gratuitamente o meno).
Sono esenti i compensi in natura di valore complessivo non superiore a € 258,23: in caso di valore superiore, lo stesso è interamente imponibile e il conguaglio va effettuato
– portando in aumento della retribuzione imponibile l’importo del fringe benefit eccedente il predetto limite e non assoggettato a contribuzione;
– trattenendo al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.