Fringe benefits

fringe benefits sono compensi in natura attribuiti dal datore di lavoro. Tali compensi sono tassati ferma restando una soglia di esenzione. Al superamento della soglia l’intero valore del benefit concorre a formare il reddito. Per alcuni beni (veicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati) sono stabiliti, poi, speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.

Tassazione fringe benefits

beni e servizi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (esclusi i buoni pasto) sono inclusi nel reddito imponibile e sono valutati al “valore normale” dei beni e servizi concessi.

Per la determinazione del prezzo si fa riferimento:

1) ai listini o tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi, ed, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle Camere di commercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso;

2) al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni ai grossisti, per i generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti (gratuitamente o meno).

Sono esenti i compensi in natura di valore complessivo non superiore a € 258,23: in caso di valore superiore, lo stesso è interamente imponibile e il conguaglio va effettuato

– portando in aumento della retribuzione imponibile l’importo del fringe benefit eccedente il predetto limite e non assoggettato a contribuzione;

– trattenendo al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

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