Imposta di bollo per le fatture elettroniche

Ai sensi del DM 17 giugno 2014, per quanto riguarda le fatture elettroniche:

– non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva. Inoltre, non si deve procedere alla presentazione della dichiarazione annuale del bollo virtuale;

– il versamento dell’imposta va effettuato a saldo mediante modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (con codice tributo 2501);

– sulle fatture elettroniche va riportata una dicitura dal seguente tenore letterale “imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014”.

Imposta di bollo su conto corrente e libretti di risparmio bancari e postali

L’imposta di bollo viene applicata in modo diverso a seconda della natura del cliente intestatario del conto corrente ovvero libretto di risparmio. Più nel dettaglio:

– alle persone fisiche, torna applicabile l’imposta di bollo nella misura pari ad euro 34,20 annui;

– ai soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo si applica nella misura di euro 100 annui.

Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000.

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