La rottamazione delle cartelle di pagamento o dei ruoli consente ai contribuenti di optare per la definizione agevolata dei carichi fiscali.
Cos’è la rottamazione delle cartelle di pagamento
La rottamazione dei ruoli o delle cartelle di pagamento comporta la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere:
– le sanzioni incluse in tali carichi
– gli interessi di mora
– le “sanzioni civili” accessorie ai crediti di natura previdenziale
provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 10 rate) delle somme:
– affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi
– maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.
Oltre a ciò, la presentazione della domanda inibisce l’adozione di nuove misure cautelari o esecutive.
Il Decreto fiscale 2019, in corso di conversione in legge, ha previsto la definizione per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione ter).
Chi aderisce alla sanatoria deve pagare l’importo “residuo” del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.