Come tutti gli anni arriva in Gazzetta (come richiesto dal Tuir, all’articolo 15, comma 1 lettera e) il provvedimento del Miur con i limiti di detraibilità delle spese sostenute, l’anno scorso, per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso atenei non statali.
Con il decreto 28 dicembre 2018, pubblicato ieri con la serie generale n. 66, il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca individua gli importi limite su cui si può calcolare la detrazione spettante per l’anno d’imposta 2018, tenendo conto dell’area disciplinare della facoltà a cui lo studente è iscritto (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e del territorio (Nord, Centro e Sud con le isole) dove ha sede l’università.
Il decreto pubblicato ieri conferma gli importi stabiliti per gli anni precedenti. Il limite massimo -3.700 euro- è riconosciuto, per esempio, alle facoltà dell’area “medica” situate al Nord. Gli importi individuati per l’area medica valgono, nella stessa misura (3.700 euro al Nord, 2.900 al Centro e 1.800 al Sud e Isole), per la detrazione massima che possono calcolare gli studenti iscritti a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello.
Alle spese detraibili indicate nelle tabelle vanno sommati gli importi relativi alle differenti tasse regionali per il diritto allo studio.
da: Fiscooggi.it